Le nuove disposizioni sulla sorveglianza definiscono come intermediario o intermediaria, «indipendentemente dalla loro designazione, persone che offrono o stipulano contratti d’assicurazione nell’interesse di imprese di assicurazione o di altre persone». La legge considera quindi come un’intermediazione qualsiasi consulenza in vista di una sottoscrizione e per la quale il cliente paga un premio. In breve, se l’operazione si conclude con una transazione commerciale. Non si parla quindi di intermediazione se il cliente esibisce unicamente la prova della stipula oppure se viene effettuato un confronto tra polizze (ad es. comparazioni di prodotti da parte di una rivista per consumatori).
 
Come nel caso della legislazione esistente, anche l’LSA revisionata o l’OS distinguono tra intermediari vincolati o non vincolati. Dal 2024, sono considerate non vincolate le persone fisiche o giuridiche che «intrattengono un rapporto di fiducia con la propria clientela e agiscono nell’interesse di quest’ultima».

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In occasione dei simposi per gli intermediari, tenuti nell’autunno 2023, la FINMA ha parafrasato il rapporto di fiducia verso il cliente come segue (tra le altre cose):

  • l’intermediario/a non presenta alcuna dipendenza economica da una singola impresa di assicurazione;
  • l’impresa di assicurazione non dispone di una quota di partecipazione superiore al 10% nell’organizzazione di intermediazione;
  • l’intermediario/a offre al cliente la possibilità di scelta tra i prodotti di diverse imprese di assicurazione.

Se quindi una persona in occasione della consulenza e della sottoscrizione di una polizza assicurativa si concentra esclusivamente sulle esigenze e gli interessi del cliente, e risulta quindi totalmente indipendente, non viene considerata come vincolata alla luce del rapporto di fiducia instaurato.

Viceversa, la persona che effettua l’intermediazione viene considerata vincolata se

  • opera principalmente nell’interesse dell’impresa di assicurazione;
  • oppure dispone di una quota di partecipazione superiore al 10% nell’organizzazione di intermediazione;
  • o ancora l’intermediario/a non collabora con più di un’impresa per ramo assicurativo.

Questo ultimo punto deve essere analizzato più da vicino. La revisione del diritto di vigilanza non contiene alcuna disposizione legislativa che definisca o disciplini questa «partecipazione» come criterio per lo stato. Si tratta quindi di una definizione pubblicata dalla FINMA: «Ad oggi, la FINMA presume in regola generale che ci si trovi in presenza di un’attività di intermediazione vincolata quando gli intermediari collaborano con un’unica impresa di assicurazione per ciascun ramo assicurativo, in base all’Allegato 1 dell’OS» (traduzione personale). Nota: esistono in totale 28 rami assicurativi; 7 nell’ambito dell’assicurazione sulla vita, 18 in quello dell’assicurazione contro i danni e 3 in quello della riassicurazione.

In concreto, questo significa che gli intermediari sono sempre vincolati se collaborano con una sola impresa di assicurazione per ciascun ramo assicurativo. In altre parole, gli intermediari vincolati possono operare per un massimo di una sola impresa di assicurazione per ciascun ramo assicurativo. Nel caso in cui siano attivi per più imprese di assicurazione, la FINMA presume che non siano vincolati.

Anche l’obbligo di registrazione degli intermediari è soggetto a un nuovo regolamento. A partire dal 1° gennaio 2024, il registro della FINMA accoglierà unicamente gli intermediari non vincolati. Gli intermediari vincolati che fino a oggi si sono registrati volontariamente nel registro della FINMA e che continueranno ad essere vincolati anche dal 2024, non verranno più riportati in tale registro.

Gli intermediari non vincolati devono soddisfare i seguenti presupposti per poter essere registrati presso la FINMA:

  • competenze specifiche (formazione e aggiornamento) e buona reputazione;
  • requisiti di gestione aziendale;
  • Sicurezza finanziaria
  • nessun comportamento inammissibile o conflitto d’interessi.

L’attività di sorveglianza è stata resa concreta nell’LSA revisionata e nell’OS: Gli intermediari non vincolati vengono sorvegliati dalla FINMA, mentre quelli vincolati sono soggetti alla sorveglianza delle rispettive imprese di assicurazione. In ogni caso si agisce nell’interesse della protezione del cliente.

Nell’ambito di questa revisione vengono introdotti dei nuovi standard minimi per il settore assicurativo e per gli intermediari, che focalizzano le capacità e le conoscenze degli intermediari stessi. Le nuove direttive influenzeranno anche le rispettive formazioni, formazioni continue e certificazioni riconosciute nel settore assicurativo. Questi nuovi standard minimi sono da attendersi per la prima metà del 2024. Il requisito legato all’obbligo di formazione deve essere soddisfatto entro il 31 dicembre 2025. Gli attestati di formazione continua devono essere forniti entro due anni dopo l’entrata in vigore degli standard minimi.

autore:
Marco Baur è il presidente del Consiglio di amministrazione dell’IAF – Comunità d’interessi per la formazione in ambito finanziario (www.iaf.ch).

Termini e scadenze importanti:

  • Esordio del login FINMA per registrazione e documentazione addizionale: dal 01/11/2023
  • Nuove registrazioni di intermediari non vincolati nel registro FINMA: dal 17/11/2023
  • Mutazioni e disattivazioni di intermediari nel registro FINMA: entro il 15/12/2023
  • Da queste date in poi, sarà possibile inoltrare domande alla FINMA entro il 31 dicembre 2023 solo per iscritto a mezzo posta
  • Entrata in vigore dell’LSA revisionata e dell’OS: 01/01/2024
  • Documentazione addizionale sulla piattaforma di rilevamento e di richiesta (EHP) della FINMA: dal 01/01/2024
  • Termine per la documentazione addizionale sull’EHP: 30/06/2024
  • Termine transitorio per formazione e formazione continua (standard minimi, esami): entro il 31/12/2025