Entrambe le modifiche legislative mirano a rafforzare la protezione degli assicurati in linea con gli sviluppi internazionali. Inoltre, nel settore assicurativo le due modifiche costituiscono una logica conseguenza della LSerFi, già entrata in vigore, al fine di uniformare la sorveglianza dei due settori, bancario e assicurativo. Complessivamente attraverso la revisione della LSA e la modifica della OS si intende creare un quadro normativo e di sorveglianza differenziato, «che permetta di aumentare la competitività del settore assicurativo svizzero, da un lato, e di migliorare la protezione dei clienti, dall’altro», come si legge nel messaggio del Consiglio federale.
Autore
Marco Baur, lic. iur., Presidente del consiglio della comunità d’interesse IAF per la formazione in ambito finanziario
Per gli intermediari assicurativi sono quattro gli argomenti al centro dell’attenzione:
- qualifica del termine «intermediaria/o»
- obbligo di iscrizione nel registro
- obblighi di formazione e formazione continua
- pubblicazione delle provvigioni
- obbligo d’informare
- regole di comportamento nell’intermediazione di assicurazioni sulla vita qualificate.
Secondo l’articolo 40 della LSA riveduta gli intermediari assicurativi sono, «indipendentemente dalla loro designazione, persone che offrono o stipulano contratti d’assicurazione nell’interesse di imprese di assicurazione o di altre persone.» In tal modo il termine di intermediario assicurativo viene chiarito e comprende ora tutte le persone che offrono assicurazioni ai propri clienti o stipulano assicurazioni con essi. Si tratta, tra gli altri, di collaboratori del servizio esterno di compagnie di assicurazione, intermediari o broker, come pure collaboratori del servizio interno di assicurazioni e organizzazioni di intermediazione, anche nel caso in cui essi offrano o stipulino assicurazioni con i propri clienti solamente al telefono.
L’articolo 40 della LSA riveduta sancisce anche la differenza tra intermediari vincolati e non vincolati: gli intermediari assicurativi non vincolati intrattengono un rapporto di fiducia con gli stipulanti e agiscono nell’interesse di questi ultimi. Secondo i capoversi 2 e 3 di questo articolo tutti gli altri intermediari assicurativi sono considerati vincolati. Cosa significa «rapporto di fiducia con il cliente»? Si presume sempre un tale rapporto quando l’intermediario non vincolato non ha un rapporto contrattuale (e quindi di dipendenza) con un’impresa di assicurazione come lavoratore o come agente vincolato, ma agisce esclusivamente (e in modo indipendente) nell’interesse del cliente. Inoltre la LSA riveduta non prevede più la possibilità di svolgere contemporaneamente la funzione di intermediario vincolato e quella di intermediario non vincolato.
Tutti gli intermediari non vincolati sono obbligati a farsi iscrivere nel nuovo (vecchio!) registro FINMA. Gli intermediari vincolati non possono più restare iscritti nel registro FINMA. Nel suo messaggio, il Consiglio federale afferma che «il settore ha inoltre la facoltà di tenere un proprio registro di tutti gli intermediari assicurativi oppure di ampliare un registro già esistente (ad es. Cicero)». Tuttavia le condizioni per la registrazione devono essere equivalenti in entrambi i registri. Uno dei principali requisiti per l’iscrizione in entrambi i registri è una prova adeguata della formazione, per esempio le certificazioni IAF «consulente finanziario diplomato IAF», «consulente finanziario con attestato professionale federale» e il nuovo titolo di «consulente assicurativa/o e previdenziale certificata/o IAF».
Il rapporto esplicativo concernente la modifica dell’OS stabilisce inoltre che «Secondo le prescrizioni di legge, sia gli intermediari assicurativi vincolati che quelli non vincolati devono essere in possesso delle necessarie capacità e conoscenze professionali. Gli standard minimi per formazione e formazione continua non sono disciplinati nell’OS; nei limiti del possibile, la loro definizione è demandata a un’organizzazione di categoria accettata dalla FINMA». E inoltre «I requisiti posti alla formazione devono quindi essere sviluppati nel modo più differenziato possibile (a prescindere dai requisiti di base che riguardano tutti allo stesso modo) e devono tenere conto delle diverse esigenze di ciascun intermediario». Attualmente un gruppo di lavoro sotto la direzione dell’ASA/AFA sta definendo i criteri di questi standard minimi destinati al legislatore.
Un’altra novità della LSA riveduta è prevista nell’articolo 45b consiste nell’obbligo di pubblicazione delle commissioni che tuttavia riguarda solamente gli intermediari non vincolati (in quanto intrattengono un rapporto di fiducia con il cliente): “Gli intermediari assicurativi non vincolati possono ricevere indennità da imprese di assicurazione e da altri terzi se hanno informato esplicitamente gli stipulanti al riguardo”, questo il testo di legge.
Per quanto concerne l’informazione ai clienti prima della consulenza e della stipulazione, l’articolo 45 della LSA riveduta stabilisce che: «Gli intermediari assicurativi indicano agli stipulanti:
- a) il proprio nome e indirizzo;
- b) se l’intermediazione è vincolata o non vincolata e, se è vincolata, il nome e l’indirizzo dell’impresa di assicurazione per conto della quale operano;
- c) come informarsi in merito alla formazione e alla formazione continua dell’intermediario assicurativo in questione;
- d) la persona che può essere resa responsabile di negligenze, errori o informazioni errate in relazione alla loro attività d’intermediazione;
- e) il trattamento dei dati personali, in particolare lo scopo e l’estensione del trattamento nonché i destinatari dei dati e la loro conservazione.
Queste informazioni devono essere formulate in modo comprensibile. Possono essere messe a disposizione degli stipulanti in forma standardizzata, in versione cartacea o elettronica. Le informazioni sono fornite agli stipulanti in modo che questi possano venirne a conoscenza quando richiedono o accettano il contratto d’assicurazione».
Per le assicurazioni sulla vita vincolate a fondi con o senza garanzia (assicurazioni miste e assicurazioni di capitalizzazione) nonché per le assicurazioni di rendita vitalizia (operazioni tontinarie) la LSA riveduta prevede nuove disposizioni, poiché questi prodotti hanno il «carattere di investimenti». In futuro il consulente – come per la consulenza relativa a prodotti d’investimento (per esempio i fondi) – dovrà effettuare una cosiddetta verifica dell’appropriatezza. Praticamente l’intermediario dovrà informarsi sulle conoscenze e sull’esperienza dello stipulante e verificare se l’assicurazione sulla vita in questione è appropriata per quest’ultimo. Se ritiene che un’assicurazione sulla vita qualificata non sia appropriata per lo stipulante, l’impresa di assicurazione o l’intermediario assicurativo gliela sconsiglia prima della conclusione del contratto. Inoltre la compagnia di assicurazione deve redigere per l’intermediario a fini esplicativi un foglio informativo di base per la consulenza relativa ad assicurazioni sulla vita qualificate (anche in questo caso analogamente alla consulenza riguardante i fondi).
Nell’ambito delle deliberazioni parlamentari è stata decisa l’entrata in vigore contemporanea della LSA riveduta e della OS modificata. Le procedure di consultazione della LSA riveduta e quella per la modifica dell’OS sono state completate. L’entrata in vigore della revisione parziale della LSA deve ancora essere stabilita dal Consiglio federale, ma presumibilmente sarà il 1° luglio 2023. Contemporaneamente entrerà in vigore anche la modifica dell’OS. Termini transitori: entro un anno dall’entrata in vigore della LSA/dell’OS devono essere rispettati gli obblighi concernenti le assicurazioni sulla vita qualificate ed entro due anni devono essere soddisfatti i requisiti riguardanti la formazione e la formazione continua degli intermediari assicurativi (e l’obbligo connesso di iscrizione nel registro).