Ai sensi dell’articolo 11 LPP, il datore di lavoro che impiega lavoratori soggetti all’obbligo di iscrizione alla previdenza professionale deve essere affiliato a un istituto di previdenza registrato (di seguito «IP»). Spetta in prima istanza al datore di lavoro valutare se sussistono i requisiti per l’assoggettamento del proprio personale. A tal fine egli è tenuto a collaborare con i servizi competenti (cassa di compensazione, istituto collettore LPP – di seguito «IC»).
Controllo dell’affiliazione
Le casse di compensazione valutano in base ai dati relativi all’AVS se il datore di lavoro che impiega personale soggetto all’obbligo di iscrizione alla previdenza professionale è affiliato a un IP.
Le casse di compensazione devono verificare l’affiliazione del datore di lavoro
- all’atto dell’iscrizione del datore di lavoro nel proprio registro degli affiliati;
- in occasione del conteggio annuale dei contributi AVS;
- durante il controllo del datore di lavoro.
Il controllo si conclude con esito positivo se il datore di lavoro che deve essere affiliato a un IP fornisce il nominativo del IP e conferma la propria affiliazione, oppure se rende verosimile che egli non impiega personale soggetto alla previdenza obbligatoria. Ove opportuno, la cassa di compensazione richiede la presentazione tempestiva di un attestato di affiliazione a un IP.
Nel caso in cui il datore di lavoro non risponda alla cassa di compensazione, anche dopo un sollecito, o si rifiuti di fornire la documentazione richiesta benché si evinca dai dati AVS che egli impiega dei lavoratori da assicurare obbligatoriamente alla previdenza professionale, la cassa di compensazione ordina al datore di lavoro di affiliarsi a un IP entro un termine di due mesi. Se il datore di lavoro non ottempera all’ingiunzione della cassa di compensazione entro il termine previsto, quest’ultima informa l’IC affinché si proceda all’affiliazione retroattiva.
LPP obbligo di assicurazione
L’obbligo di assicurazione vige per tutti i salariati che:
- sono soggetti all’AVS.
- hanno più di 17 anni e percepiscono da un unico datore di lavoro un salario annuo maggiore di CHF 21 330 (se il lavoratore è impiegato presso il datore di lavoro per meno di un anno, si calcola come salario annuo quello che percepirebbe se fosse impiegato per l’intero anno).
- dispongono di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato superiore a tre mesi.
Obblighi legali dell’istituto collettore LPP (art. 60 LPP)
- Affiliare d’ufficio i datori di lavoro che non ottemperano all’obbligo di affiliarsi a un istituto di previdenza;
- affiliare i datori di lavoro che ne facciano richiesta;
- ammettere assicurati facoltativi;
- effettuare le prestazioni previste nell’art. 12 (beneficiari di rendite);
- affiliare l'assicurazione contro la disoccupazione e attuare l'assicurazione obbligatoria per i beneficiari d'indennità giornaliere annunciati dall'assicurazione;
- ammettere il beneficiario di un conguaglio della previdenza professionale intervenuto in seguito a un divorzio in conformità all’art. 60a;
- emanare decisioni ai fini dell’affiliazione d’ufficio;
- gestire i conti di libero passaggio.
Controllo della riaffiliazione
Gli istituti di previdenza devono comunicare per iscritto all’istituto collettore LPP la disdetta di un’affiliazione non prima di 30 giorni ma non oltre 60 giorni dalla risoluzione del contratto.
In base ai documenti trasmessi dal datore di lavoro, l’IC decide come procedere:
- Se il datore di lavoro non impiega più personale con obbligo di iscrizione alla previdenza, il caso viene chiuso.
- Se l’assicurato dimostra di non essere più soggetto alla LPP, il caso viene chiuso.
- Se il datore di lavoro dimostra di avere un nuovo contratto di affiliazione, il caso viene chiuso.
- Altrimenti, l’IC procede all’affiliazione d’ufficio.
Affiliazione d’ufficio
L’IC è tenuta ad affiliare d’ufficio i datori di lavoro che non hanno assolto l’obbligo di affiliazione. Su segnalazione della cassa di compensazione (controllo dell’affiliazione) o di un istituto di previdenza (controllo della riaffiliazione), l’istituto collettore LPP:
invia una ingiunzione con diritto di audizione
emana una decisione amministrativa di affiliazione (con possibilità di opposizione)
esegue un’affiliazione d’ufficio.
Conclusioni
Il legislatore ha definito meccanismi a diversi livelli al fine di garantire che il datore di lavoro ottemperi al proprio obbligo di assicurazione. L’efficacia del risultato dipende dalla collaborazione e dal coordinamento tra le parti coinvolte.
Luca Moriggia, Collaboratore incasso e Patrick Schneiter, Responsabile di Divisione presso la Fondazione istituto collettore LPP.
La Fondazione istituto collettore LPP è unica nel suo genere. Essa è infatti l’unico istituto di previdenza svizzero ad assicurare, su mandato della Confederazione, tutti i datori di lavoro e i singoli che desiderano affiliarsi nel quadro della previdenza professionale obbligatoria (LPP). L’IC assicura oltre 1,2 milioni di clienti nell’ambito dei conti di libero passaggio. Questa fondazione di diritto privato sostenuta dalle associazioni di lavoratori e datori di lavoro è dunque un pilastro fondamentale della previdenza professionale. Essa contribuisce in misura importante alla stabilità del sistema.
L’istituto è cresciuto negli anni e gestisce attualmente un totale di bilancio di oltre 18 miliardi di franchi. Nelle tre sedi di Zurigo, Losanna e Bellinzona, l’IC impiega oltre 200 collaboratori.